Domande e risposte

COSA CAMBIA CON LA GESTIONE PREVIMEDICAL?

Dal 1° gennaio 2010, i servizi amministrativi in favore della Cassa sono forniti da Previmedical.

Il cambiamento della società, cui è affidato il servizio di gestione delle prestazioni, non è connesso a modifiche della disciplina statutaria in essere. Conseguentemente restano confermate tutte le previsioni relative a prestazioni rimborsabili, massimali, limiti, franchigie e termini di presentazione dei documenti di spesa.

Con l'occasione sono state realizzate innovative applicazioni interattive con accesso dalla sezione "area iscritto" protetta da login e password, che consentono il miglioramento e la razionalizzazione dei servizi svolti dalla Cassa in favore degli iscritti quali :

  • Visualizzazione dei propri dati anagrfici;
  • Inserimento della domanda di rimborso;
  • Visualizzazione dello stato delle pratiche;
  • Variazione dei contatti;
  • Ricerca Ente sanitario convenzionato;
  • Richiesta di autorizzazione assistenza convenzionata on-line;
  • Richiesta di variazione del nucleo familiare.

PERCHE' DEVO PROCEDERE ALL'ACCREDITAMENTO?

E' necessario procedere all’accreditamento, inserendo le credenziali personali (login e password) per poter accedere all’area iscritto, consultare dati riservati e sfruttare tutte le funzionalità del sito. In particolare gli iscritti possono fruire del servizio aggiuntivo - "Segui la tua pratica®" - offerto da Previmedical, senza alcun aggravio economico, completando i propri dati con il numero di cellulare.

In particolare:

  • Iscritti ed Aderenti in Servizio in costanza di rapporto di lavoro: devono accedere alla propria sezione del sito - utilizzando login e password personali - verificare la correttezza e la completezza dei dati personali e del nucleo familiare beneficiario delle prestazioni, prendendo in particolare atto delle modalità di regolazione dei rapporti di credito/debito con la Cassa.
  • Iscritti ed Aderenti in Servizio titolari di assegno di sostegno al reddito (c.d, “esodo”) e Iscritti ed Aderenti alla Gestione dei Quiescenti: devono compilare e sottoscrivere il modello RID – Autorizzazione permanente di addebito sul C/C,– da consegnare, per il caricamento dei dati, alla filiale bancaria presso la quale è intrattenuto il relativo rapporto di conto. Copia del suddetto modello, debitamente timbrata dalla banca, deve essere trasmessa, corredata, ove possibile, dal rapporto di caricamento rilasciato dalla banca stessa.a:

Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi/Previmedical S.p.A. Via Gioberti 33 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Il rapporto bancario su cui verrà caricato il RID costituisce il riferimento unico per la regolazione di tutti i rapporti di debito/credito con la Cassa.

Il completamento della procedura autorizzativa per l’addebito delle quote contributive di competenza è condizione indispensabile per fruire delle prestazioni assistenziali della Cassa.

SONO UN ISCRITTO IN QUIESCENZA/ESODO CHE HA PERSO IL MODELLO RID DOVE POSSO RECUPERARLO?

E’ possibile stampare il modello RID in bianco, completo delle relative istruzioni, nel sito alla voce "MODULI".

E' POSSIBILE AVERE DA PREVIMEDICAL CONSULENZA SU ARGOMENTI DI CARATTERE MEDICO?

Contattando la Centrale Operativa gli assistiti possono usufruire del servizio di consulenza medica, che attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutte le tematiche di carattere medico e sanitario attraverso l'equipe medica presente presso la Centrale. In particolare, il servizio di consulenza medica garantisce un consulto telefonico immediato rispetto a quesiti medico-sanitari generici e/o informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale e/o informazioni relative ai farmaci (composizione, indicazioni controindicazioni) e/o informazioni circa la preparazione propedeutica ad esami diagnostici. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Il servizio è accessibile ai recapiti indicati nella tabella che segue.

Recapiti Telefonici - Centrale Operativa
servizio attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno:

  • -numero verde gratuito per chiamate da rete fissa:800.99.88.65
  • -numero a pagamento per chiamate da rete mobile:199.28.51.28
  • -numero a pagamento per chiamate dall'estero: +39 040.24.200.65
  • -fax: 041.590.73.78

Recapiti e_mail Centrale Operativa:

  • - e_mail: Consulenza Medica: Centraleoperativa.spimi@previmedical.it

COME SI SPEDISCONO LE RICHIESTE DI RIMBORSO A PREVIMEDICAL?

Dal 1° gennaio 2010 le richieste di rimborso – relative a giustificativi di spesa con data 2009 e 2010 –vanno inoltrate con l’ausilio della specifica applicazione on line "Inserimento domanda di rimborso" presente nella sezione riservata "area iscritto"

Per qualsiasi motivo non sia possibile accedere alla suddetta applicazione web, le richieste di rimborso possono essere trasmesse a Previmedical con il tradizionale strumento cartaceo utilizzando la nuova modulistica ("Domanda di Rimborso spese sanitarie" e "Domanda di rimborso spese odontoiatriche").

Il modulo ed i documenti di spesa vanno comunque trasmessi in originale, attraverso i canali postali interni, a:

Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi/Previmedical S.p.A.

Via Gioberti 33 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Per la trasmissione è possibile utilizzare qualsiasi tipologia di busta. L’avvenuta ricezione della documentazione può essere verificata sul sito o attivando, dal sito stesso, il servizio aggiuntivo "Segui la tua pratica®" .

COME COMUNICO LE VARIAZIONI DEL MIO NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI?

Ogni variazione del nucleo beneficiario delle prestazioni può essere formalizzata con funzionalità “Richiesta variazione del Nucleo Familiare” che si trova nell’area iscritto del sito, protetta da login e password. La richiesta web termina con la stampa della modulistica cartacea da sottoscrivere e completare con la relativa documentazione anagrafica.

La modulistica cartacea deve essere inoltrata per il tramite di posta interna a:

INTESA SANPAOLO SPA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Via Lugaro, 15 10126 - TORINO

La variazione richiesta sarà effettiva dopo la validazione da parte degli Uffici.

Per quanto ovvio si rammenta che ogni variazione di carico fiscale deve essere parimenti comunicata al proprio datore di lavoro tramite l’apposita funzionalità prevista nell’intranet aziendale alla voce “Gestione Personale”/”detrazioni d’imposta”. 

COME COMUNICO LE VARIAZIONI DI CARICO FISCALE DEI COMPONENTI DEL MIO NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI?

La variazione del carico fiscale dei componenti del nucleo beneficiario delle prestazioni deve essere comunicata nel più breve tempo possibile con funzionalità “Richiesta variazione del Nucleo Familiare” che si trova nell’area iscritto del sito, protetta da login e password. La richiesta web termina con la stampa della modulistica cartacea da sottoscrivere.

La modulistica cartacea deve essere inoltrata per il tramite di posta interna a:

INTESA SANPAOLO SPA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Via Lugaro, 15 10126 - TORINO

La variazione richiesta sarà effettiva dopo la validazione da parte degli Uffici.

Per quanto ovvio si rammenta che ogni variazione di carico fiscale deve essere parimenti comunicata al proprio datore di lavoro tramite l’apposita funzionalità prevista nell’intranet aziendale alla voce “Gestione Personale”/”detrazioni d’imposta”. 

GLI ISCRITTI IN SERVIZIO QUALI FAMILIARI POSSONO RENDERE BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA E QUANTO PAGANO PER CIASCUNO?

Gli Iscritti in servizio possono rendere beneficiari delle prestazioni della "Cassa" i familiari indicati all'art. 5 dello Statuto, nel rispetto dei requisiti ivi indicati e sinteticamente riportati di seguito.

TIPOLOGIA FAMILIARE
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
su imponibile "Cassa"
Coniuge fiscalmente a carico
  1. carico fiscale(*) in capo all’iscritto;
  2. assenza di separazione legale
non è pertanto necessaria la convivenza anagrafica
0,10%
Coniuge fiscalmente non a carico

assenza di separazione legale

non è pertanto necessaria la convivenza anagrafica
0,74%
Coniuge di fatto convivenza(**) con l’iscritto risultantete da stato di famiglia anagrafico
0,74%
Figlio/a fiscalmente a carico, fino a 26 anni di età

carico fiscale(*) in capo all’iscritto

non è pertanto necessaria la convivenza anagrafica
0,10%
  1. Figlio/a fiscalmente non a carico;
  2. Figlio/a fiscalmente a carico di età superiore a 26 anni
convivenza(**) con uno dei genitori risultante da stato di famiglia anagrafico
0,74%
Figlio/a del coniuge (non legalmente separato) convivenza(**) con l’iscritto risultante da stato di famiglia anagrafico
0,74%
Genitori dell’iscritto
  1. convivenza(**) con l’iscritto risultante da stato di famiglia anagrafico;
età non superiore ai 75 anni
0,74%
Altri familiari (parenti in linea retta o collaterale - nonni, nipoti ex filio, fratelli)
  1. carico fiscale(*) in capo all’iscritto;
  2. convivenza(**) con l’iscritto risultante da stato di famiglia anagrafico;
età non superiore ai 75 anni.
0,74%

*      Carico fiscale: familiare “fiscalmente a carico”  si intende il soggetto la cui posizione comporti per l’iscritto il riconoscimento – anche in quota parte – della relativa detrazione d’imposta. Questa spetta ove il familiare non abbia percepito, nell’anno di riferimento, redditi propri per ammontare complessivamente superiore attualmente ad €  2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

**   Convivenza: lo stato di convivenza deve essere quello risultante dagli archivi anagrafici del comune di appartenenza. Non sono, pertanto, consentite autocertificazioni.

 

GLI ISCRITTI IN QUIESCENZA QUALI FAMILIARI POSSONO RENDERE BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA?

Gli Iscritti in quiescenza possono mantenere l'iscrizione alla "Cassa" confermando l'estensione delle prestazioni ai familiari indicati all'art. 7 dello Statuto, nel rispetto dei requisiti ivi indicati e sinteticamente riportati di seguito.

TIPOLOGIA FAMILIARE REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Coniuge – indipendentemente dal carico fiscale assenza di separazione legale non è pertanto necessaria la convivenza anagrafica
Coniuge di fatto convivenza(**) con l’iscritto risultante da stato di famiglia anagrafico
Figlio/a - indipendentemente dal carico fiscale convivenza(**) con uno dei genitori risultante da stato di famiglia anagrafico
Figlio/a del coniuge (non legalmente separato) convivenza(**) con l’iscritto risultante da stato di famiglia anagrafico
Altri familiari (genitori, fratelli)
  1. carico fiscale(*) in capo all’iscritto;
convivenza(**) con l’iscritto risultante da stato di famiglia anagrafico;

*      Carico fiscale: familiare “fiscalmente a carico”  si intende il soggetto la cui posizione comporti per l’iscritto il riconoscimento – anche in quota parte – della relativa detrazione d’imposta. Questa spetta ove il familiare non abbia percepito, nell’anno di riferimento, redditi propri per ammontare complessivamente superiore attualmente ad €  2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

**   Convivenza: lo stato di convivenza deve essere quello risultante dagli archivi anagrafici del comune di appartenenza. Non sono, pertanto, consentite autocertificazioni.

GLI ISCRITTI IN QUIESCENZA QUANTO PAGANO PER CIASCUNO FAMILIARE RESO BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI?

Secondo il disposto dell’art. 15 devono essere corrisposti gli importi in euro di seguito indicati (aggiornamento 2010):

CLASSI DI ETA'
QUADRI DIRETTIVI 3° E 4°LIVELLO E DIRIGENTI
AREE PROFESSIONALI E QUADRI DIRETTIVI 1° E 2° LIVELLO
Fino al compimento di 26 anni    
- iscritto o aderente
518,48
411,97
- beneficiario a richiesta
354,63
270,36
da 26 e fino al compimento dei 55 anni
-iscritto o aderente
689,36
574,67
- beneficiario a richiesta
524,34
435,38
da 55 e fino al compimento dei 65 anni
- iscritto o aderente
802,89
689,36
- beneficiario a richiesta
655,42
566,47
da 65 e fino al compimento dei 75 anni
- iscritto o aderente
1.031,12
916,42
- beneficiario a richiesta
870,77
740,86
da75 anni
- iscritto o aderente
1.144,65
1.031,12
- beneficiario a richiesta
959,72
870,77

* L’importo della contribuzione annua per tutti i soggetti segue la fascia di riferimento relativa all’età di ciascuno di essi al 1° gennaio di ogni anno;

** Gli importi sopra indicati sono rivalutati annualmente, a far tempo dal 1° gennaio 2010, con applicazione dell’indice Istat.

E' CONSENTITO COMPROVARE LO STATO DI CONVIVENZA CON AUTOCERTIFICAZIONE?

Non è consentito comprovare l'inizio o la fine di una convivenza con autocertificazione. Deve sempre essere trasmesso il certificato anagrafico di stato di famiglia "storico" dal quale si evinca la data esatta in cui il familiare è entrato nel nucleo o ha cessato di farne parte.

E’ CONSENTITO ESTENDERE LE PRESTAZIONI AI FAMILIARI IN QUALSIASI MOMENTO?

La facoltà di estensione delle prestazioni ai familiari può essere esercitata dall’iscritto entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui si è verificato lo specifico evento previsto dall’art 5 o 7 dello Statuto: celebrazione del matrimonio, inizio della convivenza anagrafica per il coniuge di fatto, nascita dei figli, ecc…..

Oltre tale termine, in qualsiasi momento successivo, è consentito ancora estendere le prestazioni, con pagamento della contribuzione dal mese di pervenimento della richiesta di inserimento del familiare e fruizione delle relative prestazioni trascorso un intero anno da tale data.

I FAMILIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA, POSSONO ESSERE ESCLUSI OVE FRUISCANO DI ANALOGHE COPERTURE ASSISTENZIALI?

I familiari resi beneficiari nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti, possono essere esclusi dalle prestazioni della "Cassa" nel caso in cui inizino a fruire di analoga copertura sanitaria integrativa, erogata per il tramite di enti assistenziali derivanti da contrattazione collettiva, quali casse aziendali, di categoria e similari.

La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione, rilasciata dalla cassa di appartenenza del beneficiario, che specifichi sia la sussistenza della copertura sia la decorrenza della medesima. L'esclusione dalle prestazioni decorre necessariamente dalla data d'inizio dell’analoga copertura, mentre gli apporti contributivi sono dovuti sino al mese in cui l’iscritto provvede a formalizzare la variazione stessa trasmettendo la documentazione completa di cui sopra.

GLI ISCRITTI COME POSSONO RENDERE BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA IL CONIUGE DI FATTO?

Gli Iscritti possono rendere beneficiari delle prestazioni della "Cassa" i familiari indicati all'art. 5 e 7 dello Statuto, nel rispetto dei requisiti ivi previsti. In particolare le prestazioni possono essere estese al coniuge di fatto ove la convivenza con l’iscritto risulti comprovata da stato di famiglia anagrafico rilasciato dal comune di appartenenza. Non sono, pertanto, consentite autocertificazioni.

La facoltà di estensione può essere esercitata, in via ordinaria, con istanza formulata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui è iniziata la convivenza anagrafica, come documentata nella richiamata certificazione.

ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE COMUNICATA L’INTERVENUTA SEPARAZIONE LEGALE DAL CONIUGE?

L'avvenuta separazione legale comporta l’esclusione dalle prestazioni e deve essere segnalata tempestivamente alla "Cassa".

La richiesta di esclusione deve essere accompagnata da copia del provvedimento del Tribunale con la relativa data di omologa.

In caso di tardiva comunicazione, la "Cassa", accertata l’effettiva insussistenza dei requisiti statutari, procede comunque alle sistemazioni del caso con esclusione del familiare in questione dal momento in cui è intervenuta la separazione operando, quindi, lo storno dei rimborsi eventualmente percepiti e non spettanti, senza restituzione della contribuzione comunque versata, nel rispetto del disposto dell’art. 16, ultimo comma dello Statuto

SI AVVICINA IL MOMENTO DELLA PENSIONE…

Gli iscritti collocati a riposo, con diritto a trattamento pensionistico - ove abbiano assolto all'obbligo contributivo per almeno cinque anni - hanno la possibilità di mantenere l’iscrizione alla "Cassa" con le coperture sanitarie previste per gli iscritti in servizio sino al 31 dicembre dell’anno del collocamento a riposo e con successiva fruizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo, delle specifiche previsioni stabilite per i quiescenti, dettagliate nell’Appendice 2 allo Statuto.

Sull’argomento, si evidenzia inoltre che:

  • in caso di conferma, l’iscrizione alla "Cassa" si intende vincolata sino al 1° gennaio del quinto anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • l'eventuale rinuncia ha carattere definitivo non essendo consentiti ulteriori inserimenti; in tale caso l’iscrizione cessa dalla data di collocamento a riposo.
  • le prestazioni riservate ai quiescenti differiscono, per taluni aspetti, da quelle previste per gli iscritti in servizio; a titolo esemplificativo, si evidenzia che non sono rimborsabili le spese sostenute per cure dentarie e per mezzi correttivi oculistici;
  • l’inerente apporto contributivo – il cui ammontare può essere rilevato dall’art. 15 dello Statuto, secondo le rivalutazioni nel tempo operate – è addebitato su conto corrente bancario di accredito del trattamento pensionistico, suddiviso in dodici rate mensili, imputate il primo giorno di ogni mese.

GLI ISCRITTI IN SERVIZIO CHE ADERISCONO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ A QUALI PRESTAZIONI HANNO DIRITTO?

Per il periodo di permanenza nel "Fondo di solidarietà" di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158 è mantenuta l’iscrizione alla "Cassa" con riconoscimento delle prestazioni previste per il personale in servizio, sino alla data prevista per il collocamento a riposo.

Le quote di contribuzione, addebitate sul conto corrente, sono invariate e determinate sulla base dell'ultima retribuzione imponibile per la "Cassa", percepita in servizio. Sull’ammontare degli apporti non opera la decurtazione aziendale dello 0,50% eventualmente spettante in costanza di rapporto lavorativo

GLI ISCRITTI IN SERVIZIO POSSONO MANTENERE NEL NUCLEO BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI UN FIGLIO "NON A CARICO FISCALE" CON IL QUALE E' CESSATA LA CONVIVENZA?

Per gli iscritti in servizio la perdita del requisito della convivenza con i figli di età superiore ai 26 anni o comunque non fiscalmente a carico, comporta necessariamente (art. 5 dello Statuto) l’esclusione dalle prestazioni della "Cassa".

L'esclusione dal nucleo beneficiario delle prestazioni deve essere comunicata nel più breve tempo possibile con funzionalità "Richiesta variazione del Nucleo Familiare" che si trova nell’area iscritto del sito, protetta da login e password. La richiesta web termina con la stampa della modulistica cartacea da sottoscrivere.

La modulistica cartacea deve essere inoltrata per il tramite di posta interna a:

INTESA SANPAOLO SPA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Via Lugaro, 15 10126 - TORINO

La variazione richiesta sarà effettiva dopo la validazione da parte degli Uffici.

Detta richiesta di esclusione deve essere accompagnata dallo stato di famiglia anagrafico storico, dal quale si evinca la data di uscita dal nucleo del familiare di cui trattasi. In mancanza di detto documento la variazione può essere documentata da uno stato di famiglia, rilasciato in data immediatamente antecedente la variazione, da trasmettere unitamente a fotocopia della ricevuta cambio residenza rilasciata dagli Uffici anagrafici del Comune interessato.

In caso di tardiva comunicazione, la "Cassa", accertata l’effettiva insussistenza dei requisiti statutari, procede comunque alle sistemazioni del caso con esclusione del familiare in questione dal momento in cui è venuto meno il requisito operando lo storno dei rimborsi eventualmente percepiti e non spettanti, senza restituzione della contribuzione comunque versata, nel rispetto del disposto dell’art. 16, ultimo comma dello Statuto

GLI ISCRITTI IN QUIESCENZA POSSONO MANTENERE NEL NUCLEO BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI UN FIGLIO CON IL QUALE E' CESSATA LA CONVIVENZA?

Per gli Iscritti in quiescenza la perdita del requisito della convivenza, indipendentemente dalla sussistenza del carico fiscale, comporta necessariamente (art. 7 dello Statuto) l’esclusione dalle prestazioni della "Cassa".

La variazione deve essere tempestivamente comunicata alla:

Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi Segreteria Operativa Corso Turati, 12 – 10121 TORINO

Detta richiesta di esclusione deve essere accompagnata dallo stato di famiglia anagrafico storico, dal quale si evinca la data di uscita dal nucleo del familiare di cui trattasi. In mancanza di detto documento la variazione può essere documentata da uno stato di famiglia rilasciato in data immediatamente antecedente la variazione, da trasmettere unitamente a fotocopia della ricevuta di cambio residenza rilasciata dagli Uffici anagrafici del Comune interessato.

In caso di tardiva comunicazione, la "Cassa", accertata l’effettiva insussistenza dei requisiti statutari, procede comunque alle sistemazioni del caso con esclusione del familiare in questione dal momento in cui è venuto meno il requisito operando lo storno dei rimborsi eventualmente percepiti e non spettanti, senza restituzione della contribuzione comunque versata, nel rispetto del disposto dell’art. 16, ultimo comma dello Statuto

GLI ISCRITTI IN QUIESCENZA POSSONO REVOCARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ALLA CASSA?

L'iscrizione alla "Cassa" si intende vincolata sino al 1° gennaio del quinto anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La richiesta di revoca ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al pervenimento e deve essere inoltrata, per raccomandata, a:

Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi Segreteria Operativa Corso Turati, 12 – 10121 TORINO

GLI ISCRITTI IN QUIESCENZA CHE UTILIZZANO GLI ACCANTONAMENTI AD EFFICACIA DIFFERITA, POSSONO REVOCARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ALLA CASSA?

Gli iscritti in quiescenza che hanno un accantonamento di “contribuzione ad efficacia differita” hanno il vincolo di mantenere - ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie - l’iscrizione alla “Cassa” per almeno quattro anni o per un periodo inferiore corrispondente, comunque, agli anni interamente coperti dalla contribuzione accantonata.

La richiesta di revoca ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al pervenimento e deve essere inoltrata, per raccomandata, a:

Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi Segreteria Operativa Corso Turati, 12 – 10121 TORINO

GLI ISCRITTI IN SERVIZIO COME POSSONO VARIARE I DATI RELATIVI A RESIDENZA O DOMICILIO?

La Cassa aggiorna i propri archivi anagrafici con informazioni recepite in via automatica dai sistemi informativi aziendali; conseguentemente le segnalazioni di variazioni relative a residenza o domicilio devono essere comunicate dagli interessati in servizio direttamente alla struttura del personale di riferimento.

Si indicano di seguito le strutture aziendali alle quali far riferimento per le variazioni anagrafiche:

CONTATTI PER VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Banca dei Territori
Per dipendenti Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, Banca dell’Adriatico:
Pianificazione Risorse
e-mail:
pianif_ris_ammin@intesasanpaolo.com
Per dipendenti Banche Rete:
Gestione del Personale della propria Banca Rete

Corporate e Investment Banking
Ufficio Gestione del Personale
e-mail:
patrizia.bartomioli@intesasanpaolo.com
simona.pulvirenti@intesasanpaolo.com
giulia.cremasco@intesasanpaolo.com

IntesaSanPaolo Group Services
Ufficio Gestione del Personale
e-mail:
pierangelo.gambino@intesasanpaolo.com
stefano.canale@intesasanpaolo.com

Altre Direzioni Centrali
Ufficio Gestione e Monitoraggio Costo del Lavoro
e-mail:
claudia.digiulio@intesasanpaolo.com
daniela.boldrighi@intesasanpaolo.com
emanuela.giovanetti@intesasanpaolo.com
laura.todisco@intesasanpaolo.com